Chi deve farlo Tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore, dalla mansione e dalla tipologia contrattuale, compresi i soggetti equiparati ai lavoratori nei casi previsti dalla normativa. È il primo passo del percorso formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Perché deve farlo Perché conoscere significa prima di tutto sapersi tutelare. La formazione generale permette al lavoratore di comprendere cosa sono rischio, danno, prevenzione e protezione, ma anche di conoscere i propri diritti, i propri doveri e le responsabilità delle diverse figure aziendali. Non è soltanto un obbligo: è un diritto del lavoratore e un patrimonio di conoscenze che rimane alla persona. La sicurezza comincia quando comprendiamo il perché delle regole, non quando impariamo semplicemente ad eseguirle.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, art. 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La formazione generale ha durata minima di 4 ore e costituisce credito formativo permanente. Deve essere completata dalla formazione specifica relativa ai rischi dell’attività svolta.
| Ore corso: 4 |
Chi deve farlo Tutti i lavoratori, in relazione ai rischi effettivamente presenti nell’attività svolta, alla mansione, all’organizzazione e al settore di appartenenza dell’azienda, secondo la classificazione prevista dalla normativa.
Perché deve farlo Perché conoscere un pericolo significa avere una possibilità in più di riconoscerlo prima che produca un danno. Qui la sicurezza entra nella vita lavorativa reale: attrezzature, ambienti, sostanze, movimentazione dei carichi, rumore, rischio elettrico, organizzazione del lavoro e procedure di emergenza. Il lavoratore impara non solo “cosa deve fare”, ma perché deve farlo e quali conseguenze possono derivare dalle proprie scelte. È conoscenza che aumenta autonomia, consapevolezza e capacità di proteggere sé stessi e gli altri.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, art. 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La durata minima è di 4, 8 o 12 ore, rispettivamente per attività a rischio basso, medio o alto, oltre alle 4 ore di formazione generale. È previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
| Rischio basso | Ore corso: 4 |
| Rischio medio | Ore corso: 8 |
| Rischio alto | Ore corso: 12 |
| Rischio basso | Ore corso: 6 | Ogni 5 anni |
| Rischio medio | Ore corso: 6 | Ogni 5 anni |
| Rischio alto | Ore corso: 6 | Ogni 5 anni |
Chi deve farlo Chi sovrintende concretamente all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando che i lavoratori operino correttamente: capi reparto, capi squadra, capi cantiere, responsabili di turno e, più in generale, chi esercita effettivamente le funzioni di preposto.
Perché deve farlo Perché il preposto è gli “occhi della sicurezza” sul lavoro quotidiano. Deve saper osservare, comunicare, intervenire e, quando necessario, interrompere un’attività pericolosa. La formazione serve a comprendere fino in fondo poteri, obblighi e responsabilità del ruolo, ma soprattutto a trasformare la vigilanza in prevenzione concreta. Un preposto preparato non è semplicemente qualcuno che controlla: è una persona capace di riconoscere un rischio prima che diventi incidente e di guidare il gruppo verso comportamenti più sicuri.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 19 e 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il corso per preposti ha durata minima di 12 ore, successivamente alla formazione prevista per i lavoratori. L’aggiornamento è biennale, con durata minima di 6 ore.
| Ore corso: 12 |
| Ore corso: 6 | Ogni 2 anni |
Chi deve farlo Chi, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Perché deve farlo Perché organizzare il lavoro significa anche organizzare la sicurezza. Il dirigente deve conoscere obblighi, responsabilità e strumenti necessari per trasformare le decisioni aziendali in misure di prevenzione realmente applicate. La formazione aiuta a leggere i rischi anche attraverso l’organizzazione: persone, procedure, appalti, comunicazione, vigilanza e gestione delle emergenze. Essere dirigenti consapevoli significa comprendere che salute e sicurezza non sono un’attività parallela alla produzione, ma una parte del modo stesso in cui il lavoro viene progettato e gestito.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 18 e 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il nuovo percorso formativo per dirigenti ha durata minima di 12 ore, con modulo aggiuntivo previsto per i cantieri. È previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
| Modulo comune | Ore corso: 12 |
| Modulo comune | Ore corso: 6 | Ogni 5 anni |
Chi deve farlo Il datore di lavoro, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva, secondo la definizione prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il nuovo Accordo del 2025 introduce uno specifico percorso formativo anche per questa figura.
Perché deve farlo Perché la cultura della sicurezza deve partire da chi organizza l’impresa. Decidere investimenti, persone, tempi e modalità di lavoro significa inevitabilmente incidere anche sui rischi. La formazione permette al datore di lavoro di comprendere il proprio ruolo, gli obblighi non delegabili, il sistema della prevenzione e le responsabilità delle figure che lo affiancano. Ma soprattutto consente di passare dall’idea della sicurezza come “costo o adempimento” alla sicurezza come elemento di organizzazione, affidabilità e valore aziendale.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, art. 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. È previsto un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con ulteriore modulo “Cantieri” di 6 ore quando applicabile. L’aggiornamento è quinquennale di almeno 6 ore.
| Modulo comune | Ore corso: 16 |
| Modulo comune | Ore corso: 6 | Ogni 5 anni |
Chi deve farlo I lavoratori designati dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza, in numero adeguato alle caratteristiche e all’organizzazione dell’attività.
Perché deve farlo Perché il ruolo degli addetti antincendio non riguarda soltanto la gestione dell’emergenza, ma soprattutto la prevenzione antincendio quotidiana. Gli addetti contribuiscono a mantenere libere le vie di esodo, verificare che i presidi antincendio siano accessibili e correttamente segnalati, segnalare anomalie e condizioni di pericolo e promuovere comportamenti capaci di ridurre la probabilità che un incendio si sviluppi. Durante un’emergenza non c’è tempo per imparare cosa fare: un addetto formato sa riconoscere un principio d’incendio, comprendere quando e come intervenire, utilizzare correttamente i presidi disponibili e contribuire all’evacuazione senza trasformare l’emergenza in panico. L’obiettivo non è creare “vigili del fuoco aziendali”, ma persone consapevoli dei propri limiti e capaci di prevenire i rischi e compiere le azioni corrette nei primi, preziosissimi minuti di un’emergenza.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46 – D.M. 2 settembre 2021. I percorsi sono articolati nei Livelli 1, 2 e 3, con durata rispettivamente di 4, 8 e 16 ore. È previsto aggiornamento almeno quinquennale, con esercitazioni pratiche secondo quanto stabilito dal decreto.
| Livello 1 | Ore corso: 4 |
| Livello 2 | Ore corso: 8 |
| Livello 3 | Ore corso: 16 |
| Livello 1 | Ore corso: 2 | Ogni 5 anni |
| Livello 2 | Ore corso: 5 | Ogni 5 anni |
| Livello 3 | Ore corso: 8 | Ogni 5 anni |
Chi deve farlo Datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, RLS e tutte le figure chiamate a comunicare, spiegare, coordinare o promuovere comportamenti sicuri all’interno dell’organizzazione.
Perché deve farlo Perché una regola che nessuno comprende difficilmente diventerà un comportamento. Comunicare la sicurezza significa saper trasformare procedure e informazioni tecniche in messaggi comprensibili, creare ascolto, gestire le resistenze e rendere normale parlare di errori, pericoli e quasi-infortuni. La comunicazione non è un accessorio della prevenzione: è lo strumento attraverso cui la conoscenza diventa comportamento. Ed è proprio qui che la sicurezza smette di essere soltanto scritta e comincia ad essere vissuta.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 18, 36 e 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Informazione, comunicazione e capacità di relazione costituiscono elementi essenziali dell’efficacia della prevenzione e trovano applicazione anche nei sistemi di gestione UNI EN ISO 45001.
| 0 -14 dipendenti | Ore corso: 32 |
| 15 – 50 dipendenti | Ore corso: 32 |
| Sopra i 50 dipendenti | Ore corso: 32 |
| 15 – 50 dipendenti | Ore corso: 4 | Annuale |
| Sopra i 50 dipendenti | Ore corso: 8 | Annuale |
NON OBLIGATORIO
Chi deve farlo Dirigenti, preposti, RSPP, RLS e chiunque abbia un ruolo attivo nella diffusione della cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.
Perché deve farlo Le informazioni tecniche sulla sicurezza spesso non raggiungono i lavoratori in modo efficace perché mal comunicate. Questo corso sviluppa le competenze per trasmettere messaggi chiari su rischi e procedure, gestire riunioni di sicurezza, comunicare in emergenza e costruire un clima organizzativo in cui segnalare un pericolo sia percepito come atto normale e valorizzato, non come delazione.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37, che obbligano il datore di lavoro a garantire un’informazione adeguata e comprensibile a tutti i lavoratori. La comunicazione efficace è parte integrante dei sistemi di gestione della sicurezza (UNI ISO 45001:2018).
| Ore corso: 4 |
Chi deve farlo Lavoratori e gruppi di lavoro per i quali sia utile rafforzare la percezione del rischio, la consapevolezza situazionale e la capacità di riconoscere comportamenti, abitudini e automatismi che possono incidere sulla sicurezza.
Perché deve farlo Perché conoscere una regola non significa automaticamente applicarla. Distrazione, abitudine, fretta, eccesso di sicurezza e percezione alterata del rischio possono trasformare un gesto ripetuto mille volte in un incidente. Questo percorso lavora sul “perché lo facciamo”, non soltanto sul “cosa dobbiamo fare”: attraverso esperienza, confronto e coinvolgimento aiuta a riconoscere gli automatismi e a costruire comportamenti più consapevoli. Non cerchiamo colpevoli: costruiamo persone capaci di vedere il rischio prima che il rischio trovi loro.
Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 28, 36 e 37 – principi di prevenzione, formazione e partecipazione dei lavoratori – UNI EN ISO 45001. È un percorso integrativo che può rafforzare l’efficacia della formazione obbligatoria e contribuire alla costruzione di una cultura della sicurezza realmente condivisa.
| Modulo Giuridico | Ore corso: 4 |
Modulo Pratico | Ore corso: 8 |
Modulo Pratico | Ore corso: 4 | Ogni 5 anni |
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